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Dichiarazione di ospitalità (stranieri): modulo originale in PDF

Aggiornato il 29 ottobre 2026✓ Fonte controllata il 29 ottobre 2026Gratis, senza registrazione
In breve

Chi ospita, dà alloggio, affitta o cede una casa a un cittadino straniero extracomunitario o apolide (anche se parente) deve comunicarlo per iscritto entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza: Questura, Commissariato o, dove non ci sono, il Comune. Qui scarichi il modulo originale della Polizia di Stato. La comunicazione è gratuita; se manca, la multa va da 500 a 3.500 euro.

Modulo ufficiale in PDFL'originale della Polizia di Stato, identico · 16 KB
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Lo trovi anche sul sito della Polizia di Stato. Gratis, si scarica subito, senza lasciare email.

Anteprima del modulo Dichiarazione di ospitalità (stranieri)

Quando serve

  • ospiti a casa tua un cittadino extracomunitario o apolide, anche gratis e anche se è un tuo parente;
  • gli affitti o gli dai in comodato una casa, una stanza o un terreno;
  • gli vendi o gli cedi in altro modo un immobile in Italia.

La regola è l’art. 7 del Testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998). Chi gestisce un B&B, un affittacamere o una casa vacanze non usa questo modulo: comunica gli ospiti con il servizio online Alloggiati Web della Polizia di Stato.

Il PDF è l’originale

È il modulo «Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario» pubblicato sul sito della Polizia di Stato. Molte Questure ne pubblicano una versione propria: se la tua Questura ne ha una, puoi usare quella.

Non è la «lettera d’invito» per il visto

Questa comunicazione si fa quando lo straniero è già in Italia e alloggia da te. La dichiarazione di ospitalità chiesta dal Consolato per il visto turistico è un’altra cosa: la prepara chi invita e la manda allo straniero, che la porta all’Ambasciata.

Come si compila

  1. dichiarante: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza di chi ospita o cede la casa;
  2. la data di inizio e, se la sai, quella di fine; altrimenti barra «a tempo indeterminato»;
  3. barra se hai dato alloggio/ospitalità oppure se hai ceduto la proprietà o il godimento dell’immobile;
  4. i dati dello straniero: generalità, cittadinanza, residenza, tipo e numero del documento, data di rilascio e autorità che l’ha rilasciato;
  5. l’indirizzo esatto dell’immobile (Comune, via, numero, interno, piano);
  6. luogo, data e firma.

Allegati e consegna

  • copia del documento di chi dichiara;
  • copia del documento dello straniero: permesso di soggiorno valido, oppure passaporto (pagina dei dati e visto d’ingresso) con la ricevuta della richiesta di permesso;
  • copia del titolo con cui hai la casa (atto di proprietà, contratto d’affitto o simili).

Si consegna entro 48 ore alla Questura o al Commissariato del luogo dove si trova l’immobile; nei Comuni senza un ufficio di Polizia di Stato, al Comune (il sindaco è l’autorità locale di pubblica sicurezza). Il modulo indica l’invio per raccomandata A/R in due copie firmate, tenendone una terza per te. Molte Questure accettano anche la consegna a mano o la PEC: controlla la pagina della tua Questura. La comunicazione non costa niente.

La multa scritta in fondo al modulo è vecchia

Il modulo riporta una sanzione da 160 a 1.100 euro. Dal 15 novembre 2023 la sanzione per chi non fa la comunicazione, o la fa in ritardo o incompleta, va da 500 a 3.500 euro (art. 7, comma 2-bis, D.Lgs. 286/1998).

Note utili

  • La comunicazione non dà la residenza né la chiede: per la residenza serve la dichiarazione al Comune.
  • Se lo straniero cambia casa o l’ospitalità cambia (per esempio diventa un affitto), si fa una nuova comunicazione.
  • Tieni la ricevuta della raccomandata o della PEC: è la prova che hai rispettato le 48 ore.

Domande frequenti

Quando va fatta la dichiarazione di ospitalità?

Entro 48 ore dal giorno in cui lo straniero extracomunitario inizia ad alloggiare da te o riceve l’immobile.

Qual è la multa se non la faccio?

Da 500 a 3.500 euro, per il testo dell’art. 7 in vigore dal 15 novembre 2023. Il modulo riporta ancora i vecchi importi.

Dove si consegna?

Alla Questura o al Commissariato del luogo dell’immobile; dove non ci sono, al Comune. Per raccomandata A/R, a mano o, dove accettata, via PEC.

Quanto costa?

Niente: la comunicazione è gratuita.

Vale come residenza?

No. La residenza si chiede al Comune con la dichiarazione di residenza.

Va fatta anche per un parente?

Sì: la legge dice «anche se parente o affine».

Serve per i cittadini dell’Unione Europea?

Il modulo e la pagina della Polizia di Stato riguardano i cittadini extracomunitari e gli apolidi.

Fonti

Il PDF che scarichi è il modello originale pubblicato dall'ente, senza modifiche.

  • Modulo comunicazione di ospitalità art. 7 (PDF originale) · Polizia di Stato
  • Ospitalità a cittadini extracomunitari: adempimenti per i privati · Polizia di Stato
  • D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 7 (obblighi dell'ospitante), testo in vigore dal 15/11/2023 · Normattiva
Ultimo controllo delle fonti: 29 ottobre 2026. Le informazioni sono di carattere generale: per casi particolari chiedi all'ufficio che riceve il modulo.

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