Contratto di collaborazione coordinata e continuativa: modulo PDF e Word da scaricare
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) regola un lavoro autonomo ma continuativo, coordinato con il committente senza orari imposti né subordinazione. Il collaboratore è iscritto alla Gestione separata INPS e il compenso è tassato come quello dei dipendenti. Qui c'è il fac simile; se il lavoro è saltuario usa invece il contratto di prestazione occasionale.
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Quando si usa
Quando una persona senza partita IVA lavora per te in modo continuativo su un’attività definita, organizzandosi da sola (art. 409, n. 3, del codice di procedura civile): consulenze ricorrenti, gestione dei social, segreteria a distanza, formazione. Il coordinamento (tempi, modi) va concordato tra le parti, non imposto dal committente.
Dal 2016 le collaborazioni in cui il committente decide tempi e luogo e organizza il lavoro (etero-organizzazione) sono trattate come lavoro subordinato (art. 2 del D.Lgs. 81/2015), salvo i casi previsti dai contratti collettivi. Orari fissi, badge, direttive quotidiane: non scrivere un co.co.co.
Cosa prevede il contratto
- Oggetto: l’attività, descritta per risultato e non per mansioni.
- Durata: a termine o a tempo indeterminato con preavviso.
- Compenso: mensile o a fasi, lordo; il committente trattiene IRPEF e la quota INPS a carico del collaboratore.
- Autonomia e coordinamento: niente orari imposti, modalità concordate.
- Recesso, riservatezza, privacy, foro.
Tasse e contributi
- Il compenso è reddito assimilato a lavoro dipendente: il committente fa la busta paga con le ritenute e la Certificazione Unica.
- Contributi alla Gestione separata INPS: due terzi a carico del committente e un terzo del collaboratore, trattenuto in busta. L’aliquota cambia ogni anno (sito INPS).
- Il committente deve fare la comunicazione obbligatoria (UNILAV) al Centro per l’impiego prima dell’inizio.
- Il collaboratore ha tutele come malattia, maternità e, dal 2023, in certi casi la DIS-COLL in caso di fine rapporto.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra dipendente e collaboratore?
Il collaboratore lavora in autonomia, senza orari imposti né potere disciplinare del committente; il dipendente è subordinato. Se il committente organizza il lavoro, il rapporto è trattato come dipendente.
Quanto può durare un co.co.co.?
Non c’è un limite di legge: può essere a termine o a tempo indeterminato con preavviso. Quello che conta è che resti un rapporto autonomo.
Come si interrompe un contratto co.co.co.?
Con il recesso previsto dal contratto (preavviso) o per giusta causa. Il committente fa la comunicazione di cessazione.
Il collaboratore ha diritto alla malattia?
Sì, la Gestione separata INPS prevede indennità di malattia, degenza ospedaliera e maternità per chi è iscritto senza altra copertura.
Che differenza c’è con la prestazione occasionale?
La prestazione occasionale è saltuaria e si paga con ricevuta e ritenuta d’acconto del 20%. La collaborazione è continuativa e passa dalla Gestione separata.
Non esiste un modulo unico nazionale: questo modello è scritto da ProntoModuli sulla base della norma.
- D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2 (collaborazioni organizzate dal committente) · Normattiva
- Codice di procedura civile, art. 409 (controversie di lavoro, collaborazioni coordinate e continuative) · Normattiva
- Codice civile · Normattiva