Ricorso al Giudice di Pace contro una multa: modulo PDF e Word da scaricare
Il ricorso al Giudice di Pace si presenta entro 30 giorni dalla notifica della multa, nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo dell'infrazione, pagando il contributo unificato (43 euro per multe fino a 1.100 euro). Per le multe di importo contenuto puoi difenderti da solo. Qui c'è il modulo.
Gratis, si scarica subito, senza lasciare email.
Compilalo qui
Scrivi i dati qui sotto e scarica il PDF già compilato, pronto da stampare e firmare. I dati restano sul tuo computer: il PDF viene creato nel tuo browser e noi non li riceviamo.
Come si presenta
- Compila il ricorso con i tuoi dati, il verbale, i motivi e le richieste.
- Paga il contributo unificato (43 euro fino a 1.100 euro di sanzione) e la marca da 27 euro per le notifiche.
- Deposita il ricorso entro 30 giorni nella cancelleria del Giudice di Pace del luogo della violazione, con copia del verbale e documenti; in molti uffici si può spedire per raccomandata.
- La cancelleria fissa l’udienza e la comunica a te e all’amministrazione.
Nel ricorso puoi chiedere la sospensione del pagamento finché il giudice non decide, indicando i motivi gravi.
Davanti al Giudice di Pace per le opposizioni alle multe puoi stare in giudizio da solo; per casi complessi (sospensione della patente, sanzioni alte) un avvocato è consigliato.
Domande frequenti
Entro quando si fa ricorso al Giudice di Pace?
Entro 30 giorni dalla notifica o contestazione della multa.
Quanto costa?
Il contributo unificato (43 euro per multe fino a 1.100 euro) più la marca da 27 euro per le notifiche.
Serve l’avvocato?
Non è obbligatorio per le opposizioni alle multe: puoi difenderti da solo.
Posso fare ricorso sia al Prefetto che al Giudice di Pace?
No, sono alternativi; contro il rigetto del Prefetto però puoi ricorrere al Giudice di Pace.
Non esiste un modulo unico nazionale: questo modello è scritto da ProntoModuli sulla base della norma.
- Codice della strada, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (artt. 202, 203, 204-bis) · Normattiva
- D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 · Normattiva